Contabilizzazione calore novità

Dal 2020 solo contabilizzatori di calore leggibili da remoto, cosi cita la nuova Direttiva UE 2018/2002 modifica la 2012/27 introducendo importanti novità che riguardano i sistemi di efficientamento energetico

Dal 2020, infatti, tutte i nuovi contabilizzatori di calore dovranno essere controllati da remoto, e dal 2027 anche quelli già installati dovranno essere provvisti del sistema di lettura a distanza.

La direttiva 2018/2002 modifica la 2012/27 sull’efficienza energetica – attraverso la quale era stato già introdotto l’obbligo di installare i contabilizzatori di calore nei condomini – integrando alcuni articoli e aggiungendone di nuovi, al fine di offrire un quadro più preciso e completo sull’argomento e soprattutto introdurre le importanti novità sulla lettura dei contatori.

Per quanto riguarda da vicino i contatori e i contabilizzatori di calore, sono gli articoli 9 bis, 9 ter e 9 quater, non presenti nella vecchia direttiva del 2012, a spiegare le nuove linee da seguire.

L’articolo 9, infatti, ‘Misurazione del gas e dell’energia elettrica’, il cui primo comma del paragrafo 1 recita:

“Gli Stati membri provvedono affinché, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, i clienti finali di energia elettrica e di gas naturale ricevano a prezzi concorrenziali contatori individuali che riflettano con precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d’uso“

Novità anche per di contabilizzazione e la ripartizione dei costi per il riscaldamento, il raffreddamento e l’acqua calda per sanitaria per uso domestico.

L’articolo 9 bis, ‘Contabilizzazione per il riscaldamento, il raffreddamento e l’acqua calda per uso domestico’, afferma che gli Stati membri devono far sì che gli utenti possano usufruire di contatori in grado di registrare in maniera esatta il consumo di energia, mentre l’articolo 9 ter, ‘ripartizione delle spese in base alle misurazioni e ripartizione dei costi per il riscaldamento, il raffreddamento e l’acqua calda per uso domestico’, disciplina l’adozione di contatori individuali disposti in ogni unità immobiliare o persino in corrispondenza di ciascun radiatore, nel caso di sistemi di riscaldamento centralizzati, affinché possa essere garantita la trasparenza e l’accuratezza del calcolo del consumo individuale.

L’articolo 9 quater, infine, è quello incide maggiormente nell’ambito della contabilizzazione del calore. Le nuove disposizioni si riferiscono sia ai contatori che devono essere ancora installati sia a quelli già presenti nei nostri edifici.

Infatti

“Ai fini degli articoli 9 bis e 9 ter, i contatori e i contabilizzatori di calore installati dopo il 25 ottobre 2020 sono leggibili da remoto. Continuano ad applicarsi le condizioni di fattibilità tecnica ed efficienza in termini di costi di cui all’articolo 9 ter”. 

E ancora:

“Entro il 1o gennaio 2027 si dotano della capacità di lettura da remoto i contatori e i contabilizzatori di calore sprovvisti di tale capacità ma che sono già installati o si sostituiscono con dispositivi leggibili da remoto, salvo laddove lo Stato membro dimostri che ciò non è efficiente in termini di costi”. 

La direttiva da quindi come obiettivo l’utilizzo massivo di sistemi smart in grado di rilevare e analizzare i consumi energetici, per degli edifici sempre più efficienti e tecnologicamente avanzati.

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