Ill D,M. 37/08 che stabilisce l’obbligo da parte del committente o del proprietario di consegnare la Dichiarazione di Conformità o di Rispondenza al Distributore di Energia per avere una nuova fornitura. Pena: lo stop all’erogazione dell’energia
Il D.M. 37/08 non regola esclusivamente l’operatività e i vincoli del professionista, sia quest’ultimo un installatore op un progettista, ma chiarisce anche gli obblighi del committente o del proprietario dell’immobile.
Infatti l’articolo. 8 del D.M. 37/08, stabilisce infatti l’obbligo da parte del committente, di consegnare al distributore o al venditore di servizi, entro 30 giorni dall’allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua,una copia della dichiarazione di conformità o della dichiarazione di rispondenza realizzata da un tecnico abilitato.
Purtroppo non tutti i distributori o venditori di energia adempiono al suddetto articolo, richiedendo LA DI.CO. in fase di attivazione di una fornitura elettrica?
Secondo la Delibera AEEG n. 40/04 del 2004, il settore del gas ha adottato un regolamento al fine di mettere in sicurezza gli impianti di utenza a gas, grazie anche a una consultazione con tutti i protagonisti del settore. Un dialogo utile e costruttivo che ha portato a maggior sicurezza sia in ambito privato sia pubblico.
Ma la stessa attenzione non è ancora stata dimostrata dal mondo elettrico…
Le forniture di energia elettrica ancora non assolvono l’obbligo dettato dal D.M. 37/08 e, di fatto, non chiedono attestazione della Dichiarazione di Conformità o di Rispondenza.
L’obbligo di documentare un impianto a regola d’arte mediante DI.CO o DI.RI, infatti, ridurrebbe la possibilità di far operare sul mercato degli operatori non abilitati, privilegiando invece le sole imprese abilitate e iscritte alla CCIAA.
La Dichiarazione di Conformità porta un conseguente rispetto delle norme CEI e adempie all’obbligo della regola dell’arte.
Un impianto privo della documentazione richiesta dal DM 37/08: è soggetto alla sospensione della fornitura d’energia da parte del fornitore e/o del distributore.