la nuova regola tecnica verticale applicabile alle attività commerciali con superficie lorda superiore a 400 metri quadri, entrata in vigore il 2 gennaioscorso e pubblicata in Gazzetta Ufficiale con il DM 23 novembre 2018. Questa regola si aggiunge alle altre regole tecniche verticali già presenti nel DM 3 agosto 2015.
La regola tecnica verticale è una disposizione applicabile ad una specifica attività che fornisce ulteriori indicazioni rispetto a quelle già previste dal Codice di Prevenzione Incendi, del quale sono parte integrante e ne prevedono la piena applicazione.
In base all’Art. 2 comma 1 del DM 23.11.2018, le norme tecniche indicate nel Decreto, si possono applicare alle attività commerciali, “ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 69, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero per quelle di nuova realizzazione”, in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al DM 27 luglio 2010.
Si applica quindi a:
- negozi,
- supermercati,
- centri commerciali
Che vanno classificate in base alla superficie lorda utile calcolata in metri quadri e in relazione alla quota dei piani.
Nel computo della superficie lorda utile, oltre alle aree destinate alla vendita, devono essere considerate solo le aree destinate a servizi, depositi e spazi comuni coperti direttamente funzionali all’attività commerciale;
quindi non vanno considerate aree direttamente funzionali quelle dell’attività produttive o artigianali eventualmente presenti nell’opera da costruzione, anche se comunicanti con l’attività commerciale.