Tutti i prodotti immessi sul mercato devono essere sicuri.
È quanto garantisce in Italiail D.Lgs. 172 del 21 maggio 2004 emanato in attuazione della Direttiva 2001/95/CE, poi sostituito dal D.Lgs. 206 del 6 ottobre 2005 “Codice del consumo“.
Il provvedimento mira a tutelare i consumatori poiché impone agli operatori economici un obbligo generale di immettere nel mercato solo prodotti sicuri prevedendo un sistema interno di controllo più incisivo, nel rispetto delle competenze regionali, e sanzioni più efficaci ad effetto dissuasivo.
Il produttore deve mettere sul mercato solo prodotti sicuri, deve fornire al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall’uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze, e alla prevenzione contro detti rischi. La presenza di tali avvertenze non esenta, comunque, dal rispetto degli altri obblighi previsti nel D.Lgs. 206/2005.
Il produttore adotta misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto fornito per consentire al consumatore di essere informato sui rischi connessi al suo uso e per intraprendere le iniziative opportune per evitare tali rischi, compresi il ritiro del prodotto dal mercato, il richiamo e l’informazione appropriata ed efficace dei consumatori.
Le norme contenute nella parte IV del D.Lgs. 206/2005 si applicano a tutti quei prodottinon ancora regolati da specifiche disposizioni. Quindi, qualsiasi prodotto destinato al consumatore, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell’ambito di un’attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo.
Sono dunque esclusi i prodotti usati, forniti come pezzi d’antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell’utilizzazione, purché il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto.
S’intende invece per prodotto sicuro, quello che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l’installazione e la manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l’impiego del prodotto e considerati accettabili nell’osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone in funzione.
In pratica questa direttiva sulla Sicurezza generale dei Prodotti 2001/95/CE, abbraccia e regola tutti i prodotti, ma anche i servizi che richiedono l’utilizzo di strumenti e ausili (esempio le audioguide nei musei o i dispositivi per la spesa fai da te al supermercato)sprovvisti di una normativa di sicurezza propria.