Dal 1° gennaio 2019, le amministrazioni pubbliche possono assegnare lavori, forniture e servizi di importo fino a 150mila euro senza gara.
Dal 1° gennaio 2019, è operativo il comma 912 dell’unico articolo della Legge di Stabilità, in base al quale le amministrazioni pubbliche possono agire in deroga all’art. 36 del Codice degli appalti e dei contratti pubblici, assegnando lavori, forniture e servizi di importo fino a 150mila euro con affidamento diretto (senza gara, anche informale). Le stazioni appaltanti dovranno solo consultare almeno tre operatori economici, senza vincolo di pubblicità e di rispetto di criteri predefiniti. Per la fascia di importi fra 150mila e 350mila euro, è ammessa la procedura negoziata con consultazione di 10 operatori