Con la sentenza del Tar Calabria n. 2052/2018 si chiarisce che il Comune non può respingere una CILA, Comunicazione inizio lavori asseverata, pur mantenendo un ruolo di controllo, di vigilanza e sanzionatorio, del rispetto degli strumenti urbanistici.
l’attività assoggettata a CILA, a differenza della SCIA, non è sottoposta a un controllo sistematico, da espletare sulla base di procedimenti formali e di tempistiche perentorie, ma deve essere soltanto conosciuta dall’amministrazione, affinché essa possa verificare che, effettivamente, le opere progettate importino un impatto modesto sul territorio.
In ogni caso la Pubblica Amministrazione in materia edilizia mantiene, sulla scorta del regime giuridico di cui all’art. 27, dpr n. 380/2001, un potere di vigilanza contro gli abusi, implicitamente contemplato dallo stesso art. 6- bis, D.P.R. n. 380/2001 (Consiglio di Stato, Commissione speciale, cit.).
In ragione di quanto evidenziato, quindi, la CILA inoltrata dal privato alla PA non può essere oggetto di una valutazione in termini di ammissibilità o meno dell’intervento da parte dell’amministrazione comunale ma, al contempo, a quest’ultima non è precluso il potere di controllare la conformità dell’immobile oggetto di CILA alle prescrizioni vigenti in materia