Estremi della sentenza: TAR Toscana, sez. III, sent. 30 ottobre 2018 n. 1426
Estratto: Non può ritenersi esistente un effettivo inizio lavori nel caso di lavori di recinzione, apposizione del cartello con l’indicazione dei dati del titolo edilizio, dei nominativi dei tecnici e dell’impresa incaricati, della data di inizio lavori, la realizzazione di un pozzo per l’acqua potabile e l’avvio dei contatti con l’ENEL per la fornitura di energia elettrica.
È noto che quella di effettivo inizio dei lavori è una nozione elastica, giacchè il rispetto del termine di cui all’art. 15 co. 2 d.P.R. n. 380/2001 si desume dagli indizi rilevati sul sito dell’intervento, che debbono essere di entità tale da scongiurare il rischio che il termine legale di decadenza venga ad essere eluso attraverso opere fittizie e simboliche. I lavori possono allora ritenersi “iniziati” quando consistano nella compiuta organizzazione del cantiere, nell’innalzamento di elementi portanti, nella elevazione di muri, nella esecuzione di scavi preordinati al gettito delle fondazioni del costruendo edificio, e non, ad esempio, in presenza di soli lavori di livellamento del terreno o di sbancamento (giurisprudenza costante, per tutte cfr. Cons. Stato, sez. IV, 24 gennaio 2018, n. 467; id., sez. VI, 19 settembre 2017, n. 4381).
Al contrario, non può ritenersi esistente un effettivo inizio lavori nel caso di lavori di recinzione, apposizione del cartello con l’indicazione dei dati del titolo edilizio, dei nominativi dei tecnici e dell’impresa incaricati, della data di inizio lavori, la realizzazione di un pozzo per l’acqua potabile e l’avvio dei contatti con l’ENEL per la fornitura di energia elettrica.